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L 161/38 II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2001sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti (2001/458/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue:
(1) In conformità dell'articolo 3, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.
(2) In conformità dell'articolo 152 del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
(3) L'educazione e l'informazione in materia sanitaria sono espressamente menzionate all'articolo 152 del trattato, e costituiscono una priorità per l'azione della Comunità nel campo della sanità pubblica.
(4) La risoluzione sull'abuso di alcool, adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 29 maggio 1986 (2), rileva che l'incremento del consumo di alcool causa serie preoccupazioni sul piano della sanità pubblica e del benessere sociale, che la produzione, la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche è un fattore importante nell'economia della maggior parte degli Stati membri, che, a livello europeo, è auspicabile un'iniziativa congiunta nel campo della prevenzione dell'abuso di alcool e che la Commissione, soppesando attentamente gli interessi in causa, svolge una politica equilibrata a tal fine e, ove necessario, sottopone proposte al Consiglio.
(5) Nella comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità e nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2001-2006) l'alcool è uno dei settori menzionati in cui possono essere adottate misure ed azioni particolari 1 (3).
(6) La presente raccomandazione costituisce il primo passo di uno sviluppo orientato a un approccio più generale in tutta la Comunità, [come previsto nelle conclusioni del Consiglio, del 5 giugno 2001, relative a una strategia
comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcool].
(7) Uno degli obiettivi del Programma di azione comunitaria concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 645/96/CE) (4), è la promozione dell'esame, della valutazione e dello scambio di esperienze, nonché il sostegno ad azioni volte a prevenire l'abuso di alcool e le sue conseguenze sociosanitarie.
Il programma offre così una base per il follow-up e il monitoraggio delle misure proposte.
(8) Nell'ambito del Programma di azione comunitaria in materia di monitoraggio sanitario, (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1400/97/CE) (5), uno dei settori nei quali possono essere definiti indicatori sanitari è quello del consumo di alcool. Ciò può essere particolarmente utile a sostegno dell'attuazione delle misure proposte.
(9) Nel quadro del Programma di azione comunitaria per la prevenzione delle lesioni, (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 372/1999/CE) (6), le lesioni connesse con l'abuso di bevande alcoliche rientrano nelle azioni intraprese. Ciò potrà essere utile ai fini della
raccolta di dati necessari per l'attuazione delle misure proposte.
(3) GU C 337 E del 28.11.2001, pag. 122.
(1) Parere formulato il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.
(5) GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.
(2) GU C 184 del 23.7.1986, pag. 3. (6) GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1.
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.6.2001 L 161/39
(10) Nella comunicazione della Commissione «Priorità nella sicurezza stradale UE» (1), il problema della guida sotto l'effetto dell'alcool viene identificato come una priorità dove un'azione concertata potrebbe ridurre il rilevante tributo di decessi sulle strade comunitarie. Il Consiglio nelle conclusioni del 5 aprile 2001 ha preso atto della raccomandazione della Commissione riguardante il
tenore massimo consentito di alcool nel sangue per
conducenti di veicoli a motore che identifica specificamente il problema per i giovani automobilisti e motociclisti, ed ha esortato gli Stati membri ad esaminare attentamentetutte le misure proposte.
(11) La direttiva 2000/13/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti alimentari prevede la definizione ulteriore di norme in materia di elencazione degli ingredienti sulle etichette delle bevande alcoliche.
Detta misura è proposta dalla Commissione con la
giustificazione tra l'altro che negli ultimi anni è stato
immesso sul mercato un numero sempre crescente di bevande alcoliche la cui composizione e presentazione sono orientate alla vendita ad un pubblico giovanile. È importante che i giovani siano in grado di sapere quello che stanno bevendo sulla base delle informazioni indicate
sul prodotto. Inoltre, una legislazione comune in
materia di bevande alcoliche è essenziale per l'espansione e la preservazione del mercato interno riguardo a questi prodotti.
(12) In conformità dell'articolo 15 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 97/36/ CE (3) la pubblicità televisiva e la televendita di bevande
alcoliche avvengono nel rispetto di una serie di criteri, con un riferimento specifico alla protezione dei minorenni. (13) Nell'attuare le misure raccomandate va ricordato che le restrizioni ai servizi di comunicazione commerciale transfrontaliera devono essere compatibili con l'articolo 49 del trattato e devono perciò essere proporzionati agli obiettivi di interesse generale che perseguono, tra cui la protezione della sanità pubblica e dei consumatori.
(14) Giova notare che qualunque decisione di ritiro di prodotti illeciti emanata da un altro Stato membro è soggetta alla decisione n. 3052/95/CE (4) che istituisce una procedura per lo scambio di informazioni relative a misure nazionali che derogano al principio della libera circolazione delle merci nella Comunità. Essa deve essere notificata e la sua proporzionalità giustificata alla
Commissione, come richiesto dalla decisione stessa.
(15) Fatte salve le legislazioni o disposizioni nazionali, i produttori e i dettaglianti dovrebbero essere sollecitati a stabilire o a rafforzare controlli improntati all'autoregolamentazione e a concordare norme per tutte le forme di promozione, commercializzazione e vendita al dettaglio
delle bevande alcoliche, indipendentemente dai mezzi utilizzati, nell'ambito dei codici di condotta.
(16) L'autoregolamentazione della pubblicità per bevande alcoliche, che riscuote il sostegno delle parti interessate, quali produttori, utenti di pubblicità e media e che è già in funzione in alcuni Stati membri, spesso in stretta cooperazione con le organizzazioni governative e con le organizzazioni non governative, può svolgere un ruolo importante riguardo alla protezione dei bambini e degli adolescenti dai pericoli connessi con l'alcool. Anche le organizzazioni giovanili potrebbero dare un importante contributo in questo contesto.
(17) In alcuni Stati membri esistono riscontri statistici dei mutamenti delle abitudini riguardo al bere tra gli adolescenti che suscitano particolare preoccupazione, segnatamente: diffusione dell'assunzione di alcool in occasione di feste e forte consumo di alcool tra minorenni, una
tendenza verso un consumo significativo, incontrollato di alcool al di fuori dell'ambiente familiare, in uno stadio precoce, un crescente consumo da parte di ragazze in taluni Stati membri, nonché una tendenza a consumare
bevande alcoliche insieme a sostanze stupefacenti. Le informazioni disponibili debbono tuttavia essere ulteriormente sviluppate.
(18) Nella Comunità vi è una chiara esigenza di migliorare la ricerca riguardo alle cause, alla natura e alla dimensione dei problemi, connessi con l'abuso di alcool da parte di giovani, in particolare bambini adolescenti, tra l'altro attraverso una raccolta di dati più estesa e coerente.
(19) In conformità dell'articolo 5 del trattato l'impegno per conseguire gli obiettivi di un contributo della Comunità inteso a garantire un livello elevato di protezione della salute deve essere intrapreso nel rispetto del principio di
sussidiarietà e nell'osservanza del principio che l'azione delle Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. Le misure raccomandate devono pertanto tener conto delle misure passate e attuali attuate negli Stati membri ed essere proporzionate al loro obiettivo di sanità pubblica.
(20) Dovrebbe essere effettuata una costante valutazione delle misure adottate con particolare attenzione alla loro efficacia e ai loro risultati sia a livello nazionale che comunitario,
RACCOMANDA:
I. Nel formulare strategie, elaborare normative o intraprendere azioni adeguate alle varie situazioni presenti sul piano nazionale, nel quadro di un'impostazione congiunta a livello comunitario riguardante i giovani e l'alcool, con particolare riferimento a bambini e adolescenti, gli Stati
membri, avvalendosi ove necessario del sostegno della Commissione, dovrebbero:
(1) GU L 43 del 14.2.2001, pag. 31.
(2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(3) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
(4) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.6.2001 L 161/40
1) promuovere la ricerca in ordine a tutti i vari aspetti dei problemi legati al consumo di alcool da parte dei giovani ed in particolare dei bambini e degli adolescenti al fine di individuare e valutare meglio le misure atte ad affrontarli;
2) assicurare che lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione di adeguate politiche e programmi integrati di promozione della salute rivolti ai bambini, agli adolescenti, ai genitori, agli insegnanti e a quanti si occupano dei giovani a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, includano opportunamente la questione del consumo dell'alcool, con particolare attenzione per
ambiti quali le organizzazioni giovanili, le organizzazioni sportive e le scuole, tenendo conto delle esperienze acquisite, come la «scuola di promozione della salute»;
3) elaborare informazioni probanti riguardo ai fattori che motivano i giovani, in particolare bambini e adolescenti, ad iniziare a bere e diffonderle agli interessati; 4) favorire un approccio multisettoriale per educare i giovani in relazione all'alcool onde contribuire ad evitare le conseguenze negative del suo consumo, con la partecipazione, ove opportuno, dei servizi che si occupano di istruzione, sanità e gioventù, degli organi
di polizia, delle pertinenti organizzazioni non governative e dei mezzi di comunicazione;
5) sostenere misure di sensibilizzazione sugli effetti del consumo di alcool, in particolare sui bambini e sugli adolescenti, e sulle conseguenze che ne derivano per gli individui e per la società;
6) aumentare il coinvolgimento dei giovani nelle politiche e nelle azioni che trattano della salute, utilizzando appieno i contributi che essi possono dare, particolarmente nel settore dell'informazione, e favorire attività specifiche avviate, progettate, realizzate e valutate dai giovani;
7) incoraggiare la produzione di materiale di orientamento per i genitori per aiutarli a discutere i problemi dell'alcool con i loro figli e promuovere la sua diffusione tramite reti locali, quali scuole, servizi sanitari, biblioteche, centri comunitari e anche via Internet;
8) sviluppare ulteriormente iniziative specifiche rivolte ai giovani riguardo ai pericoli della guida in stato di ebbrezza, con particolare riferimento a determinati ambienti quali centri di svago e divertimento, scuole e scuole guida;
9) adottare in via prioritaria misure contro la vendita
illegale di alcool a consumatori minorenni e, se del
caso, esigere un documento per comprovare l'età;
10) sostenere segnatamente l'elaborazione di strategie specifiche per la rilevazione precoce e gli interventi a titolo preventivo volti ad impedire ai giovani di diventare alcolisti.
II. Tenuto conto dei diversi quadri giuridici, normativi o in materia di autoregolamentazione gli Stati membri dovrebbero, ove necessario:
1) favorire, in cooperazione con i produttori e i dettaglianti di bevande alcoliche e le organizzazioni non governative pertinenti la creazione di meccanismi efficaci nei settori della promozione, commercializzazione e vendita al dettaglio per:
a) assicurare che i produttori non elaborino prodotti
alcolici specificatamente destinati a bambini e ad
adolescenti;
b) garantire che le bevande alcoliche non siano concepite o promosse in modo da costituire un richiamo per i bambini e per gli adolescenti, prestando particolare attenzione, tra l'altro ai seguenti elementi:
— l'impiego di stili (quali grafici, motivi o colori)
associati alla cultura giovanile,
— rappresentazione nelle campagne promozionali
di bambini, adolescenti, o altri modelli, di aspetto
giovanile,
— allusioni al consumatore di droga e di altre
sostanze nocive quali il tabacco, o immagini
correlate,
— riferimenti a comportamenti violenti o asociali,
— allusioni implicite al successo sul piano sociale,
sessuale o sportivo,
— incoraggiamento dei bambini e degli adolescenti
al consumo di bevande alcoliche, compresa la
vendita a basso prezzo di tali bevande ad adolescenti,
— pubblicità o sponsorizzazioni in occasione di
eventi sportivi, musicali o altri eventi speciali in
cui un gran numero di bambini e adolescenti
partecipa in qualità di attori o spettatori,
— pubblicità sui mezzi di comunicazione mirata a
bambini e adolescenti o rivolta a un vasto
numero di bambini e adolescenti,
— distribuzione gratuita di bevande alcoliche a
bambini e adolescenti, come pure vendita o
distribuzione gratuita di prodotti per la promozione
di bevande alcoliche e che possono costituire
un richiamo soprattutto per bambini e
adolescenti;
c) sviluppare, ove opportuno, una formazione specifica del personale di servizio e vendita in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti, tenendo conto delle restrizioni riguardanti l'autorizzazione per la vendita di bevande alcoliche ai giovani;
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16.6.2001 L 161/41
d) consentire ai produttori di ottenere una consulenza prima della commercializzazione di un prodotto o di investire in un prodotto, nonché la possibilità di ottenere una consulenza sulle campagne di commercializzazione prima del loro avvio effettivo;
e) garantire che le denunce contro prodotti che non
siano promossi, commercializzati o venduti al
minuto conformemente ai principi di cui alle lettere
a) e b) possano essere effettivamente trattate e che, ove necessario, tali prodotti possano essere ritirati dalla vendita e che si ponga fine alle relative prassi promozionali o commerciali inappropriate;
2) sollecitare le organizzazioni rappresentative della produzione e del commercio di bevande alcoliche a impegnarsi a rispettare i principi summenzionati.
III. Gli Stati membri al fine di contribuire alla continuità della presente raccomandazione a livello comunitario e intervenendo opportunamente, nel contesto del programma d'azione nel campo della sanità pubblica, dovrebbero trasmettere, ove richiesto, relazioni alla Commissione sull'applicazione delle misure raccomandate,
INVITA LA COMMISSIONE IN COLLABORAZIONE CON GLI STATI MEMBRI A:
1. sostenere gli Stati membri nel loro impegno di attuare le presenti raccomandazioni, segnatamente tramite la raccolta e la trasmissione di dati comparabili pertinenti e la promozione
dello scambio di informazioni e di buone prassi;
2. promuovere l'ulteriore ricerca a livello comunitario sui comportamenti e sulle motivazioni dei giovani, in particolare bambini e adolescenti, per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche e sorvegliare gli sviluppi in corso;
3. seguire, valutare e monitorare gli sviluppi e le misure adottate negli Stati membri e a livello comunitario e garantire in questo contesto un dialogo permanente, costruttivo e strutturato
con tutte le parti interessate;
4. riferire riguardo all'attuazione delle misure proposte sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, entro la fine del quarto anno dalla data di adozione della presente raccomandazione, e in seguito regolarmente, verificare in
quale misura le misure proposte sono risultate efficaci e prendere in esame la necessità di una revisione o di ulteriori azioni;
5. avvalersi pienamente di tutte le politiche comunitarie, segnatamente del programma d'azione nel campo della sanità pubblica, al fine di far fronte ai problemi di cui alla presente raccomandazione.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. ENGQVIST